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Nel 2020, durante l’emergenza Covid, smarrì il suo cane, ma non denunciò subito la scomparsa, come previsto dalla legge. E, una volta ritrovato, non si adoperò per andare a riprenderlo, avvalendosi ad esempio delle “staffette” messe in atto da numerose associazioni animaliste. Spiegando – come riporta Il Messaggero – di essere impossibilitato, non solo a causa dei limiti imposti agli spostamenti da una regione all’altra dalla pandemia, ma anche dalle gravi condizioni economiche sopraggiunte. Il tribunale di Castrovillari aveva inizialmente condannato l’uomo il 24 maggio 2023, poiché il cane, un meticcio con microchip, era registrato presso l’Anagrafe canina dell’ASL di Bari (dal primo gennaio 2005 in Italia è entrato in vigore l’obbligo di microchip per cani). Ora una sentenza della Cassazione (n. 16168/24), ha stabilito che può essere soggetto solo a sanzioni amministrative, ma non sarà mai accusato di maltrattamento o di abbandono di animali ai sensi dell’articolo 727 del Codice Penale.
Perché? Il caso specifico riguarda un cane in Puglia, «abituato a allontanarsi dall’abitazione per diversi giorni» – uno dei motivi addotti dal proprietario per la mancata denuncia – e ritrovato a circa 200 chilometri, in Calabria.
L’articolo 727 del Codice penale punisce «il reato di abbandono di animali, nozione che comprende qualunque condotta di dolosa volontà di non tenere l’animale con sé o l’attuazione di comportamenti di inerzia e di violazione dei doveri di cura e di custodia del proprio animale, ma che non prevede alcun obbligo penalmente sanzionato di denunciare lo smarrimento dell’animale», ricorda Claudia Ricci, avvocata dell’ufficio legale di Enpa. E chiarisce: «In questo caso specifico, possiamo dire che l’errore è stato non denunciare la perdita dell’animale», entro tre giorni, come previsto dalla legge. L’articolo 30, comma 1, lett. b), l. n. 7/2020 della Regione Puglia (“Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione“) punisce, con sanzione amministrativa da euro 150 a euro 450 la condotta del detentore del cane che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell’animale. «Molti non sanno – aggiunge – che oltre all’obbligo di denuncia vi è anche quello di ritrovamento».
Una volta ritrovato, «l’uomo ha poi dichiarato di non poter più sostenere le spese per il cane e non si è prodigato per andare a riprenderlo. Ma, non c’è abbandono o maltrattamento appunto: in gravi condizioni economiche non è reato affidare il cane a “strutture comunali di ricovero preposte” che garantiscano cura e custodia», evitando pericoli per la sua incolumità e «provvedendo anche, in caso di bisogno, alle necessarie prestazioni sanitarie e ai mezzi terapeutici per il benessere degli animali», chiarisce Ricci.
Deve escludersi la configurabilità del reato di abbandono di animali in caso di mancato ritiro di un cane dal canile municipale cui era stato in precedenza affidato dal proprietario. «Si sarebbe configurato, nel caso in esame, un reato qualora il proprietario fosse stato al corrente che la struttura ove il cane era ricoverato fosse carente di requisiti e attitudini destinati al benessere dell’animale. In sostanza – conclude Ricci – se so che l’animale che ho affidato in questo caso un canile comunale o privato va a stare male, semplificando al massimo, lo sto abbandonando alle sue sofferenze».
26 aprile 2024 ( modifica il 26 aprile 2024 | 11:44)
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